Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano le disposizioni degli articoli 69 a 74, con le seguenti modificazioni.
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Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorchè non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati.
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L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 50 e 51.
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Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.
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L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima
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eccezione di quelle degli articoli 89 e 91.
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qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali è stato firmato, le obbligazioni degli altri
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Gli effetti degli atti, che valgano ad evitare la decadenza o ad interrompere la prescrizione dell'azione, e che siano stati compiuti prima
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Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte